Le carrozzerie dei veicoli in regime ATP devono essere:
- riconosciute idonee all’utilizzo,
- classificate a norme ATP
- installate su veicoli stradali approvati come autoveicoli per trasporto specifico dal competente UMC
- munite di targhette di identificazione, sia quella del costruttore che quelle relative ai rinnovi ATP cui sono state sottoposte, generalmente applicate sul lato destro, in basso e anteriormente
- munite di targhetta di omologazione del dispositivo di raffreddamento, se presente
- munite di sigle di riconoscimento che riportano la classificazione, il mese e l’anno di scadenza, disposte in alto sia sul lato destro che sinistro del veicolo
I mezzi di trasporto in regime ATP devono inoltre essere muniti di attestazione ATP conforme alla normativa da cui sia possibile evincere:
- i dati identificativi del veicolo su cui la carrozzeria è installata
- la classificazione della carrozzeria
- i dati relativi alla carrozzeria e all’eventuale dispositivo di raffreddamento
- il proprietario o l’utilizzatore
- la scadenza
L’attestato ATP è da ritenersi conforme alla normativa quando è firmato da un funzionario dell’UMC competente per il rilascio e reca sia il timbro dell’Ufficio provinciale che lo ha rilasciato sia il timbro “a secco” a garanzia dell’autenticità.
A partire dal 14-07-2017 l’Attestato Atp è stampato su un modulo specifico, il mod TT815 o “barrato blu”e tutte le informazioni vengono inserite tramite apposita procedura informatica sul Portale dell’automobilista.